Occhio alla presenza di abusi se si vogliono eseguire lavori in facciata beneficiando di agevolazioni fiscali
Non è necessario attestare la conformità urbanistica-edilizia, ma non si gode del beneficio in caso di opere abusive
A cura di Smart24Condominio
Gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche di sola pulitura o tinteggiatura, se non interessano le parti strutturali, si configurano come interventi di manutenzione ordinaria di cui articolo 3, comma 1, lettera a) del Dpr 380/2001 (Testo unico edilizia). Ciò significa che per l’avvio di un cantiere che accede al bonus facciate, non necessitando di alcun titolo edilizio (permesso di costruire o Scia leggera/pesante), né di comunicazione di inizio lavori asseverata (in alcune Regioni, come la Sicilia, si presenta la CIL, ovvero una semplice comunicazione di inizio lavori), non è necessario (per l’interessato) attestare la conformità urbanistica-edilizia.
Tuttavia, nel caso in cui sono presenti abusi nella facciata condominiale, ancorché riconducibili ad alcune proprietà private (si pensi al caso del balcone chiuso in veranda), occorre sempre tenere a mente la portata dell'articolo 49 del Testo unico edilizia, il quale prevede che: «Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione».
In quanto tale, si suggerisce di far valutare preliminarmente la fattibilità tecnica e giuridica dell'opera manutentiva da realizzare, a seconda se essa incida solo sulla parte comune e/o coinvolga anche parti private.
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