Con la risposta a interpello n. 26 del 12 febbraio 2025 l'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori interessanti precisazioni sulla possibilità di continuare ad esercitare le "opzioni" per gli interventi "Superbonus", dopo il 30 marzo 2024, in relazione alle restrizioni introdotte dal D.L. 39/2024. In particolare, i nuovi chiarimenti vertono sui lavori che devono essere stati già effettuati a tale data – con i relativi pagamenti – quale presupposto legittimante l'esercizio delle "opzioni" anche per le spese successive al 30 marzo 2024 ed esemplificano una serie di spese che, per converso, non risultano utili al medesimo fine. L'articolo esamina la Risposta agenziale in tutti i suoi contenuti.
Ancora una volta, oggetto di interpretazione è la disposizione recata dall'art. 1, comma 5, del D.L. 29 marzo 2024 (convertito, senza modificazioni di questo specifico comma, dalla legge 67 del 23 maggio 2024) ai sensi della quale "Le disposizioni di cui all' art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 11/2023 non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente...
Milleproroghe 2025: le novità per il settore edile tra proroghe, semplificazioni e incentivi
di Ivan Meo – Consulente giuridico