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Per rifare il tetto in zona sismica, indispensabile l'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale

L'opera non rientra nei lavori di minore rilevanza che il decreto sisma dispensa dall'acquisizione dell'atto di assenso

di Ivan Meo e Roberto Rizzo

L'integrale rifacimento del solaio e del tetto di un immobile ubicato in zona sismica, in assenza di specifica e congrua motivazione fornita dall'interessato attestante l'operatività dell'esimente introdotta in sede di conversione del Decreto sisma del 2019, per semplificare le procedure di ricostruzione nei luoghi colpiti da terremoti (dal 2016 in poi), non può in alcun caso avvenire senza la preventiva acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dall'ente preposto, essendo del tutto irrilevante a detti fini, in quanto privo di ogni efficacia sanante, l'assenso postumo del competente ufficio tecnico.

In difetto, dunque, e fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, ricorre il reato di cui agli articoli 94 e 95 del Testo unico per l'edilizia, dovendosi escludere che dette opere possano essere qualificate, di per sé, come di minore rilevanza o prive di rilevanza rispetto alla pubblica incolumità, (e, come tali) non necessitanti del preventivo nulla osta, secondo il dettato dell'articolo 94 bis del Dpr 380/2001 come modificato dalla legge numero 156 del 2019 (di conversione del Decreto sisma), in special modo laddove non sia stato oggettivamente provato che l'area d'intervento sia qualificabile come a bassa sismicità.Questi i principi di diritto enunciati dalla terza sezione penale della Cassazione, nella sentenza numero 18267 del 3 maggio 2023.

I fatti di causa

Con precedente pronuncia del 26 aprile 2022, il Tribunale di Foggia ha dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui agli articoli 94 e 95 del Dpr 380/2001, per aver realizzato, quale committente, la copertura a doppia falda in latero-cemento di un immobile di sua proprietà, ubicato in zona sismica, senza la necessaria preventiva autorizzazione scritta rilasciata dal competente ufficio tecnico regionale, condannandolo, contestualmente, ad una pena pecuniaria.Per la cassazione di tale pronuncia ha proposto ricorso l'istante, sostenendo, tra l'altro, che l'intervento contestato non era da considerarsi di nuova costruzione, ma, più correttamente, come di semplice manutenzione del tetto di un fabbricato vetusto ed esistente già da tempo e, per ciò stesso, soggetto alla disciplina di maggior favore contenuta nell'articolo 9 quater della legge 156/2019.

Secondo tale norma, infatti, che ha modificato il testo dell'articolo 94 bis del Testo unico dell'edilizia, sono definiti interventi edilizi di minore rilevanza, o addirittura privi di rilevanza per la pubblica incolumità, e come tali non necessitanti della preventiva autorizzazione tecnica regionale, le riparazioni e le opere infrastrutturali effettuate sulle costruzioni e gli edifici già esistenti che non comportino alcun rischio, in termini di sicurezza, per la collettività dei soggetti residenti sul territorio.

La decisione della Cassazione

La Sprema corte, nel rigettare il ricorso in quanto contenente censure non consentite perché riguardanti il merito delle valutazioni effettuate dal giudice di primo grado, lo ha dichiarato inammissibile, condannando l'imputato al pagamento delle spese di lite ed al versamento di una somma ulteriore in favore della Cassa ammende, pari a tremila euro.Nel caso in esame, osservano i giudici di legittimità, il Tribunale di Foggia, ha correttamente rilevato la mancanza dell'autorizzazione prescritta dalla legge, e, con essa, la configurabilità del reato di cui agli articoli 94 e 95 del Dpr 380/2001, in quanto le opere eseguite dal ricorrente, lungi dal poter essere qualificate come di minore rilevanza o prive di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, hanno interessato l’integrale rifacimento della struttura del solaio e del tetto di un edificio ubicato in zona sismica.

Per l'immobile in oggetto, al contrario, l'obbligo deve ritenersi certamente sussistente, anche per effetto dell'inerzia processuale del ricorrente che si è limitato ad allegare, senza fornire alcuna prova degna di tal nome, l'insussistenza del rischio per la pubblica incolumità e la bassa sismicità della zona interessata dai lavori.Del resto, continua la Cassazione, la correttezza del ragionamento del Tribunale dauno è confermata proprio dalla condotta dell'istante, successiva alla realizzazione dell’opera, il quale ha richiesto (ed ottenuto) il rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia, inidonea, tuttavia, ad estinguere il reato.

L’esclusione dell’effetto sanante dell'autorizzazione sismica postuma è stata, dunque, correttamente rilevata dal Tribunale di Foggia, in quanto, a differenza di quanto previsto per la realizzazione di opere in assenza del permesso di costruire, la specificità della disciplina antisismica non contempla alcuna forma di sanatoria o autorizzazione successiva per gli interventi eseguiti senza titolo, prevedendone invece, in maniera più rigorosa, la mera riconduzione a conformità.

L'irrilevanza della doppia conformità nella disciplina antisismica

Da ultimo, la Cassazione, ad evidenziare la particolare cogenza della normativa antisismica, ribadisce che il requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione, che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione, cioè la cosiddetta doppia conformità, richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria dagli articoli 36 e 45 del Testo unico dell'edilizia, è da ritenersi irrilevante nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell’autorizzazione sismica, in quanto l’autorizzazione sismica postuma non determina alcun effetto estintivo dell'intervenuta violazione dell'articolo 94 del Dpr 380/01. Ricorso respinto, dunque, e condanna definitiva per l'incauto committente, sanzionato ulteriormente per la manifesta infondatezza di tutti i rilievi articolati dalla difesa svolta innanzi al giudice di legittimità.