Per il superbonus è possibile la cessione di singole rate
Precisano le Entrate che il divieto di cessione parziale non impedisce, dopo la prima comunicazione di esercizio dell'opzione, di cedere le singole rate annuali di cui il credito si compone
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 29 maggio
Si conferma, innanzitutto, che, nel caso descritto dal quesito, l’appaltatore può cedere al subappaltatore anche soltanto una rata (nel caso di specie, quella relativa al 2023) del credito d’imposta ricevuto, ex articolo 121 del Dl 34/2020. A precisarlo è stata l’agenzia delle Entrate, secondo cui «il divieto di cessione parziale non impedisce, dopo la prima comunicazione di esercizio dell'opzione, di cedere le singole rate annuali di cui il credito si compone, ma solo di effettuare cessioni parziali dell'ammontare delle rate stesse, inibendone quindi un loro frazionamento» (circolare 19/E/2022, paragrafo 4.2).
Inoltre, una volta confermata l’accettazione del credito nella piattaforma delle Entrate, il subappaltatore può utilizzare il credito in compensazione, previa espressa indicazione in tal senso nella piattaforma stessa, oppure può cedere ulteriormente il credito, ma soltanto a un soggetto qualificato (banche, poste eccetera), come confermato dall’Agenzia nel documento di prassi citato.
Dopo l’accettazione del credito e la conferma in piattaforma dell’opzione per l’utilizzo in compensazione, il subappaltatore può utilizzare la quota 2023 del credito ricevuto per compensare i tributi dovuti, tramite modelli F24 da versare dal giorno 10 del mese successivo a quello di corretta comunicazione di cessione del credito, ma entro il 31 dicembre 2023, pena la perdita di quanto residua, considerato che, in base al punto 5.1 del provvedimento dell’agenzia delle Entrate 35873/2022, «il credito d'imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione».
Inoltre, secondo il successivo punto 5.3, «la quota dei crediti d'imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta».