Possibile registrare la riunione di condominio solo se c'è il consenso di tutti
In ogni caso il contenuto non può essere divulgato a terzi
La risposta de L'Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 20 febbraio
Il resoconto dell'assemblea condominiale è contenuto nel verbale, un atto privato nel quale viene riportato tutto quello che è avvenuto durante lo svolgimento della seduta: delibere approvate, rigettate, il mancato raggiungimento del quorum, assenze o ritardi dei partecipanti. Il verbale è trascritto nel Registro dei verbali e conservato dall'amministratore, che è obbligato a trasferirlo al suo successore una volta terminato l'incarico. Nulla vieta che l'assemblea possa anche essere registrata su proposta di ciascun condomino.
Sulla questione, la Cassazione (sentenza 13 maggio 2011, n. 18908) ha disposto che «ciascun partecipante ad una conversazione, sia essa una riunione di condominio o un colloquio tra amici, accetta il rischio di essere registrato», mentre per le Sezioni unite (sentenza 3674724 del settembre 2003) «(…) non si verifica la lesione alla privacy dei partecipanti, in quanto la registrazione non dà luogo alla compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso solo da chi palesemente vi partecipa o assiste». Registrare la seduta è quindi possibile, a condizione che tutti i condòmini siano d'accordo. Ad ogni modo, il contenuto della registrazione custodito dall'amministratore non va divulgato a terzi.