Con la risposta ad interpello n. 224 del 19 novembre 2024, l’Agenzia attrae a tassazione come reddito diverso la costituzione di un diritto di superficie su un terreno agricolo con incasso degli importi dovuti nel 2024 pur se stipulata nel 2023.
Il contesto normativo
In linea di principio, l’art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR prevede che la cessione a titolo oneroso di beni immobili (terreni agricoli o fabbricati) acquistati o costruiti da non più di cinque anni implica il realizzo di una plusvalenza tassabile, tranne nel caso di beni immobili pervenuti per successione.
La successiva lett. h), nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2023, includeva fra i redditi diversi, tra gli altri, anche quelli derivanti dalla concessione in usufrutto di immobili, senza...
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