Registri: tenuta obbligatoria per l’anagrafe condominiale
I partecipanti al condominio devono comunicare all'amministratore, in forma scritta ed entro sessanta giorni, ogni intervenuta variazione
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 29 maggio
Il registro dell'anagrafe condominiale è uno dei quattro (gli altri tre sono quelli dei verbali delle assemblee, della nomina e revoca amministratore, della contabilità) che l'amministratore ha l'obbligo di tenere, di curare, di aggiornare e di conservare, in base a quanto previsto dall'articolo 1130, n. 8, del Codice civile, così come modificato dalla legge 220/2012. Tale registro deve riportare le generalità dei singoli proprietari, dei titolari di diritti reali, quali l'usufruttuario, e di diritti personali di godimento, quali i locatari o i comodatari, nonché i dati catastali di ciascuna unità immobiliare.
I partecipanti al condominio devono comunicare all'amministratore, in forma scritta ed entro sessanta giorni, ogni intervenuta variazione. In caso di inerzia o di incompleta comunicazione, l'amministratore ha il dovere di chiedere le informazioni necessarie, addebitando i costi ai responsabili. Ogni condomino ha diritto di prenderne visione gratuitamente e di estrarne copia a proprie spese e, in caso di rifiuto da parte dell'amministratore, può ottenere un decreto ingiuntivo nei suoi confronti per la consegna del registro (Tribunale Chieti, n. 8/2018).
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