Salvo lo sconto in fattura per i condòmini provvisti di delibera e Cila antecedenti al Decreto legge 11/2023
Chi non ha avviato i lavori ma ha presentato la documentazione richiesta entro i termini previsti, potrà cedere i bonus fiscali
Con il Decreto legge 11/2023 del 16 febbraio, rubricato «Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del Decreto legge 34/2020» entrato in vigore in data «venerdì diciassette» (17 marzo 2023), si è posta fine alla trasformazione della detrazione in credito di imposta. L’articolo 2 del testo normativo in disamina, in particolare, prevede che a decorrere dalla data d’entrata in vigore del presente Decreto (16 febbraio 2023), in relazione agli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del Decreto legge 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020, non è più consentito l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a e b (Sconto in fattura + Cessione credito a terzi).
In altri termini, il Governo italiano fa salva la vecchia “detrazione” in favore dei contribuenti, disciplinata dall’articolo 16-bis del Dpr 917/86 (le detrazioni fiscali – giova rammentare – sono per definizione le riduzioni che si applicano sui costi d’imposta Irpef versati da ciascun contribuente tramite dichiarazione dei redditi o 730).Vanno annotate, tuttavia, alcune eccezioni temporali all’assunto divieto, almeno per gli interventi effettuati dai “condòmini”.
Le disposizioni appena riportate non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 119 del citato decreto-legge 34/2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto «risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila)», ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del Decreto legge 34/2020.
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