Se l’assemblea esamina più annualità di bilancio
Utile chiedere preventivamente all'amministratore la visione della documentazione condominiale
La risposta de L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 12 dicembre
Occorre premettere che l’amministratore che non convochi tempestivamente l’assemblea condominiale per l’approvazione del consuntivo ordinario è già di per sé passibile di revoca a norma dell’articolo 1129, comma 12, del Codice civile, secondo cui costituisce grave irregolarità l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale. Anche una gestione del denaro condominiale che comporti confusione tra il patrimonio condominiale e quello di terzi può comportare la revoca dell’amministratore. Al riguardo, esemplificativamente l'articolo 1129, comma 12, numeri 3 e 4, del Codice civile prevede che la mancata apertura e utilizzazione del conto corrente “dedicato” (articolo 1129, settimo comma, del Codice civile) e la gestione secondo modalità che possano generare confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomìni costituiscono grave irregolarità.
Quanto al compenso, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo l'amministratore deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività da svolgere. Inoltre egli dovrebbe ottemperare all’obbligo della formazione continua, secondo l’articolo 71-bis, lettera g, delle disposizioni di attuazione del Codice civile.
Nel caso in esame, avvicinandosi un'assemblea nella quale discutere dell’approvazione di più rendiconti, è necessario:
- chiedere preventivamente all'amministratore la visione della documentazione condominiale (fatture, ricevute e altro);
- valutare se procedere (o meno) con l'approvazione dei rendiconti e dei riparti;
- chiedere una revisione contabile a norma dell’articolo 1130-bis, primo comma, del Codice civile, per il quale l’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento e per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. In tale caso la deliberazione è assunta a maggioranza (500 millesimi e la maggioranza degli intervenuti), ex articolo 1136, secondo comma, del Codice civile. Infine i condòmini possono valutare successivamente anche una eventuale impugnazione dell’assemblea, a norma dell'articolo 1137 del Codice civile.