Se l’inquilino è irreperibile al termine della locazione
Il proprietario dovrà prima attivare la procedura di sfratto poi, se nei locali ci sono beni dell’affittuario, l'«offerta per intimazione» di provvedere al loro ritiro
L'Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 17 aprile
Dal quesito emergono due questioni giuridiche distinte, anche se correlate sotto il profilo fattuale: al termine della locazione, il conduttore non ha riconsegnato al locatore le chiavi di accesso al box e quindi, in sostanza, non ha formalmente rilasciato l'unità immobiliare locata; inoltre, probabilmente all'interno del garage sono contenuti alcuni mobili. Per il rilascio dell'unità immobiliare, il locatore dovrà ottenere un titolo esecutivo, mediante la procedura di sfratto per finita locazione (articoli 657-669 del Codice di procedura civile); il procedimento andrà instaurato avanti al tribunale del luogo ove si trova il box.
Ottenuto il titolo, il locatore dovrà promuovere l'azione di rilascio (lo “sfratto”), disciplinata dagli articoli 605 e seguenti del Codice di procedura civile. Qualora vengano rinvenuti all'interno mobili e altri oggetti, presumibilmente di proprietà del conduttore, il locatore dovrà procedere all'«offerta per intimazione» al creditore-proprietario (il locatario del box) di ritirare i beni, attraverso la notifica di un atto giudiziario (articolo 1209 del Codice civile). Se il creditore-proprietario dei beni si rifiuta di ritirarli («riceverli» è il termine usato nel Codice), il locatore (il quale, nella procedura di “offerta” alla restituzione dei mobili, assume appunto il ruolo di debitore alla restituzione) dovrà eseguire il deposito dei beni, che, una volta accettato dal creditore, estingue l'obbligazione (articolo 1210 del Codice civile).
Diversamente, egli potrà farsi autorizzare dal tribunale a venderli come beni pignorati e a depositarne il prezzo (articolo 1211 del Codice civile). Entrambe le procedure impongono la notifica di atti per i quali, se il destinatario risulta irreperibile, si dovrà utilizzare il procedimento - previsto all'articolo 143 del Codice di procedura civile - della notificazione a persone di residenza, domicilio o dimora sconosciuti. Quindi, si tratta un'attività piuttosto lunga e dispendiosa (per cui il richiedente dovrà anticipare le spese, delle quali potrà poi chiedere il ristoro, con intuibile incertezza sull'esito), necessariamente gestita con l'assistenza di un legale. Quest’ultimo, interpellato sulla situazione specifica, potrebbe semmai suggerire o rappresentare soluzioni diverse sotto il profilo pratico.
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