Se non c’è urgenza, no al rimborso al condòmino dei lavori su parti comuni
In condominio, a differenza che nella comunione, il singolo che assume la gestione delle parti comuni può agire senza l’autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea solo se dimostra l’indifferibilità dei lavori
Il singolo condòmino non ha diritto al rimborso della spesa sostenuta per il rifacimento del tetto se non prova l’urgenza dei lavori, non essendo sufficiente, a questi fini, la presenza di infiltrazioni, in quanto gli interventi effettuati in autonomia e in sostituzione dell’amministratore nella gestione dei beni comuni, devono essere indifferibili e non solo necessari.
Lo ha stabilito il Tribunale di Siracusa che, con la sentenza numero 1247 del 29 luglio 2025, ha respinto la domanda dell’attore ...
L’avviso di convocazione assembleare è valido anche se è un operatore postale privato a consegnarlo
di Luca Savi - coordinatore scientifico Unai Bergamo