Se i vigili del fuoco sollecitano un intervento al condominio
L’intervento è demandato sempre all’amministratore mentre è impedito ai singoli condòmini di interferire nella gestione condominiale
La risposta de L'Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 23 gennaio
L'amministratore, in base a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 1135 del Codice civile, può (anzi, deve), anche senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea, eseguire interventi manutentivi straordinari che rivestano carattere d'urgenza, con l'obbligo di riferire poi nella prima assemblea. È invece impedito ai singoli condòmini (articolo 1134 del Codice civile) di interferire nella gestione condominiale assumendo decisioni unilaterali senza l'autorizzazione da parte dell'amministratore o dell'assemblea, fatta sempre eccezione per i casi di urgenza. Si suggerisce quindi al lettore di sollecitare l'amministratore per intervenire al più presto, anche a sgravio di sue personali responsabilità, cui non può sottrarsi eccependo l'incapacità dell'assemblea a procedere all'intervento di riparazione dei frontalini in questione.
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