SÌ ALLA CESSIONE D'AZIENDA CON SUBLOCAZIONE DEI LOCALI
Secondo l'articolo 36 della legge 392 del 1978, «il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione». La cessione del contratto può quindi avvenire senza il preventivo consenso del locatore, il quale può solo opporvisi, una volta ricevuta la comunicazione della cessione, per gravi motivi. La richiesta del locatore di avere preventivamente notizie del subentrante può non essere soddisfatta, dovendo il conduttore cedente solo comunicare, dopo la cessione, il nominativo del subentrante e rimanendo onere del locatore informarsi in merito. Per "gravi motivi", tali da legittimare l'opposizione del locatore, con conseguente inefficacia della cessione del contratto nei confronti dello stesso, devono intendersi quelli inerenti all'interesse del locatore al corretto svolgimento del rapporto contrattuale e, quindi, all'adempimento delle obbligazioni che scaturiscono dal contratto.