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La potatura degli alberi del giardino privato, se sono funzionali al decoro, è a carico di tutti i condòmini

Le piante di alto fusto possono essere oggetto di proprietà esclusiva ma anche di comunione

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di Giovanni Iaria

Alle spese per la potatura degli alberi ubicati all'interno di un giardino di proprietà esclusiva di un singolo condòmino, se funzionali al decoro dell'intero edificio condominiale, sono tenuti a partecipare tutti i condòmini in proporzione ai millesimi di proprietà. Il principio è stato ribadito dal Tribunale di Cosenza con la sentenza 758/2022, pubblicata il 21 aprile 2022.

I fatti di causa

La lite origina dal giudizio promosso da alcuni condòmini, i quali convenivano innanzi al Giudice di pace il proprio condominio chiedendo che venisse dichiarata la nullità di una delibera assunta dall'assemblea condominiale che aveva deciso di ripartire tra tutti i condòmini le spese di pulizia di un giardino di proprietà esclusiva di alcuni essi. Con l'impugnazione, i condòmini deducevano la violazione dell'articolo 1123 del Codice civile.Costituendosi in giudizio il condominio, nel sostenere la legittimità della delibera impugnata, chiedeva che venisse accertato che la stessa non fosse affetta da nullità ma, al più, da annullabilità, con conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione per essere stata proposta oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'articolo 1137 del Codice civile, che decorre per i dissenzienti e gli astenuti dalla data della delibera e per gli assenti dalla data della sua comunicazione.

La decisione

Il Giudice di pace accoglieva la domanda dei condòmini, dichiarando nulla la delibera impugnata. Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sull'appello avverso la sentenza di primo grado promosso dal condominio, ha dato ragione a quest'ultimo, dichiarando inammissibile per tardività l'impugnazione proposta dai condòmini, escludendo che la delibera potesse considerarsi nulla, ma tutto al più annullabile, non avendo modificato i criteri legali di ripartizione delle spese e le sue specifiche attribuzioni.

La ripartizione delle spese di potatura

In merito alla ripartizione delle spese per la potatura degli alberi ubicati nel giardino di proprietà esclusiva, il giudice calabrese ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale, sia di merito che di legittimità, secondo il quale «alle spese di potatura degli alberi, che pur insistono su suolo oggetto di proprietà esclusiva di un solo condòmino, sono tenuti a contribuire tutti i condòmini allorché si tratti di piante funzionali al decoro dell’intero edificio e la potatura stessa avvenga per soddisfare le relative esigenze di cura del decoro stesso».

Le piante di alto fusto «possono formare oggetto, ad un tempo, di proprietà esclusiva e di comunione, fornendo utilità differenziate al proprietario del suolo e, ad un tempo, ai titolari delle unità immobiliari dell’edificio condominiale, in quanto componenti essenziali del decoro architettonico del fabbricato; ciò giustifica l'obbligo di contribuzione dei partecipanti al condominio alle spese di potatura» (Cassazione 22573/2020; Tribunale di Roma, sentenza 30798 del 20 settembre 2018).