Un edificio composto da più appartamenti in comproprietà tra più soggetti è un condominio
La definizione vale ai fini dell’applicazione della normativa sul Superbonus, trattandosi di interventi realizzati su parti comuni a due o più unità riconducibili a intestatari diversi
Il condominio sorge ipso iure et facto al momento in cui le unità immobiliari ubicate all’interno del fabbricato siano riconducibili a due o più soggetti. L’istituto è caratterizzato da un nesso di strumentalità tra beni in comune (articolo 117 del Codice civile) e proprietà singole, trattandosi di legame necessario per la sua stessa esistenza. Nella fattispecie enunciata dal lettore emerge che il dominio di cinque immobili sia riconducibile a due gruppi di proprietari (che li detengono in funzione di uno stato di comunione tra essi). Si ritiene, pertanto, che lo status quo vada ricondotto al condominio più che all’edificio plurifamiliare (vista l’insussistenza del requisito dell’indipendenza funzionale), ai fini della normativa sul Superbonus, trattandosi di interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio posseduto da due proprietari differenti che versano in stato di comunione fra più soggetti (in merito, vedi la circolare 24/2020 dell’agenzia delle Entrate).