In una coppia sposata, la moglie è proprietaria al 100% di un appartamento, in un condominio, locato nel 2024 con cedolare. Nello stesso anno, il marito (familiare convivente) ha sostenuto spese per lavori condominiali, pagando con bonifici al condominio. Poiché, per errore, l’amministratore ha intestato la certificazione alla moglie, il marito - con dichiarazione sostitutiva di atto notorio - ha attestato di avere sostenuto la spesa. Perché egli possa beneficiare dei vantaggi fiscali, lo status di convivenza e la disponibilità dell’immobile devono sussistere nel momento di sostenimento delle spese sull’immobile (circolare 17/E/2023). D’altro canto, la circolare 7/E/2017 prevede che, «anche quando la spesa è sostenuta dal familiare convivente del proprietario», il familiare «potrà portare in detrazione le spese sostenute per i lavori condominiali». Sul documento rilasciato dall’amministratore, comprovante il pagamento della quota millesimale, il convivente dovrà indicare i propri estremi anagrafici e l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese (circolare 11/E/2014, risposta 4.2). Trattandosi di spese per lavori condominiali, e non sull’appartamento, il marito può detrarre le spese, pur essendo la casa locata a terzi, e, quindi, non configurandosi il requisito della disponibilità?
La risposta è negativa. Il requisito - ribadito dalla costante prassi erariale - affinché il familiare convivente sia titolato al sostenimento di spese detraibili, è la disponibilità dell’abitazione, ossia la possibilità di attrarre l’unità immobiliare abitativa nell’area materiale in cui si esplica o in cui può esplicarsi la convivenza dei familiari...