L'esperto rispondeCondominio

Il tetto condominiale traina infissi e serramenti privati

Nel suo appartamento il proprietario può fruire della detrazione del 90% per interventi da effettuare nel corso del 2023

di Alessandro Borgoglio

La domanda

La domanda
Nel mio condominio viene ristrutturato il tetto, adeguandolo a criteri antisismici e, fruendo della detrazione del 90 per cento, vengono anche realizzate la coibentazione termica dello stesso e l’installazione di pannelli fotovoltaici, a copertura dei soli consumi condominiali. Dato che nel mio appartamento vorrei sostituire infissi, finestre e portefinestre, e motorizzare alcuni degli attuali avvolgibili, chiedo se questi lavori si possono considerare “trainati” dall’intervento condominiale e, quindi, se sia possibile anche per essi fruire della stessa tipologia di detrazione al 90 per cento, o di altra detrazione.

La risposta de L’Esperto Risponde de Il Sole 24 Ore di lunedì 20 marzo 2022

La risposta è positiva. In particolare, in base all’articolo 119, comma 8-bis, Dl 34/2020, «per gli interventi effettuati dai condomìni, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell’anno 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025».

Il lettore, pertanto, può fruire della detrazione del 90% per gli interventi trainati, secondo il comma 2 dello stesso articolo 119, eseguiti nel suo alloggio. Tra essi rientrano la sostituzione di infissi e serramenti dotati dei requisiti previsti dal Dm Sviluppo economico “Requisiti”, del 6 agosto 2020. Per quanto riguarda, invece, la motorizzazione delle tapparelle, nella misura in cui l’intervento si configuri almeno come manutenzione straordinaria, le relative spese possono rientrare nel bonus casa con detrazione del 50 per cento, ex articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986 (con spesa massima agevolabile pari a 96 mila euro).

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