L’utilizzo «clandestino» impedisce l’usucapione
Il possesso deve essere stati acquistato ed esercitato pubblicamente, in modo visibile almeno a un’apprezzabile e indistinta generalità di soggetti
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 17 marzo 2025
Requisito essenziale affinché maturi l’acquisto di un bene per usucapione, ex articolo 1158 del Codice civile, è quello della non clandestinità, e cioè che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, in modo visibile a tutti o almeno a un’apprezzabile e indistinta generalità di soggetti (articolo 1163 del Codice civile; Cassazione, n. 17881/2013). ...