L'esperto rispondeCondominio

La perdita dal tubo comune va divisa secondo i millesimi

La ripartizione dev’essere fatta con riferimento al primo comma dell'articolo 1123 del Codice civile

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di Cesarina Vittoria Vegni

La domanda

La domanda
Nel mio condominio la fornitura di acqua è centralizzata e l’acqua viene utilizzata sia per le parti comuni che per le singole unità immobiliari, ciascuna provvista di un contatore per il calcolo dei consumi. Recentemente si è verificata una notevole perdita di acqua dalla tubatura condominiale che attraversa il cortile. Poiché ne è nata una discussione tra condòmini, vorrei sapere come è corretto ripartire il consumo derivante da questa perdita.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 24 aprile
La ripartizione delle spese della bolletta dell'acqua, nel caso non vi siano contatori installati in ogni singola unità immobiliare, dev’essere fatta con riferimento al primo comma dell'articolo 1123 del Codice civile (Cassazione civile, sentenza 7119/2022). Il criterio di divisione preferito dalla giurisprudenza è quello dell'effettivo consumo per ciascun condomino, rilevato con adeguata strumentazione tecnica. Tuttavia, anche in presenza di contatori, vi sono spese che non sono riferibili al consumo del singolo, quali i canoni contrattuali, i costi per il consumo per la pulizia delle parti comuni e quelli nel caso di dispersione. Questi costi dovranno essere suddivisi secondo la regola generale prevista dal citato articolo 1123 del Codice civile, vale a dire secondo i millesimi di proprietà (Tribunale di Roma, 16 dicembre 2021, e Tribunale di Milano, 30 gennaio 2017). Così dovrà essere anche nel caso in esame, cioè per la perdita d'acqua dovuta al guasto che ha interessato la tubatura condominiale.

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