La perdita dal tubo comune va divisa secondo i millesimi
La ripartizione dev’essere fatta con riferimento al primo comma dell'articolo 1123 del Codice civile
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 24 aprile
La ripartizione delle spese della bolletta dell'acqua, nel caso non vi siano contatori installati in ogni singola unità immobiliare, dev’essere fatta con riferimento al primo comma dell'articolo 1123 del Codice civile (Cassazione civile, sentenza 7119/2022). Il criterio di divisione preferito dalla giurisprudenza è quello dell'effettivo consumo per ciascun condomino, rilevato con adeguata strumentazione tecnica. Tuttavia, anche in presenza di contatori, vi sono spese che non sono riferibili al consumo del singolo, quali i canoni contrattuali, i costi per il consumo per la pulizia delle parti comuni e quelli nel caso di dispersione. Questi costi dovranno essere suddivisi secondo la regola generale prevista dal citato articolo 1123 del Codice civile, vale a dire secondo i millesimi di proprietà (Tribunale di Roma, 16 dicembre 2021, e Tribunale di Milano, 30 gennaio 2017). Così dovrà essere anche nel caso in esame, cioè per la perdita d'acqua dovuta al guasto che ha interessato la tubatura condominiale.