L'esperto rispondeCondominio

La «portata» della lite di un soggetto esecutato

Le spese processuali liquidate dal giudice in danno del condomino moroso non riguardano la gestione condominiale

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di Augusto Cirla

La domanda

A seguito di una morosità protrattasi per oltre un semestre, un condominio, proposto ricorso ex articolo 700 del Codice di procedura civile, ottiene un’ordinanza di sospensione dei servizi suscettibili di godimento separato (nella fattispecie acqua, antenna tv e citofono) nei confronti di un condomino moroso, poi sottoposto a esecuzione forzata. Nell’ordinanza, le relative spese sono poste a carico della parte soccombente. In base al principio della solidarietà tra aggiudicatario e vecchio condomino per le spese relative all’anno in corso e a quello precedente, le spese dell’ordinanza, che non sono direttamente collegate all’esecuzione (proposta peraltro da terzi), possono essere chieste all’aggiudicatario, quale obbligato in solido?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 20 novembre

Le spese processuali liquidate dal giudice in danno del condomino moroso non riguardano la gestione condominiale, cioè l’erogazione di servizi comuni o la conservazione e manutenzione di beni comuni, ma costituiscono un debito personale del moroso, conseguente all’azione giudiziaria promossa nei suoi confronti ex articolo 700 del Codice di procedura civile. Come tali...