La terrazza «esclusiva» che sta tra due condomìni
È custode di essa il proprietario che vi accede in base all’articolo 2051 del Codice civile ed è tenuto alla sua conservazione e manutenzione
L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 9 dicembre 2024
Il proprietario esclusivo della terrazza sovrastante i box, in quanto custode di essa in base all’articolo 2051 del Codice civile, è tenuto alla sua conservazione e manutenzione - e dunque alla sua pulizia - a prescindere dal fatto che la stessa sia ricettacolo di oggetti, carte o quant’altro. Sarà lo stesso proprietario, semmai, a dovere assumere i provvedimenti...