In un condominio, composto da sei piani fuori terra e un piano interrato, tutti con parti comuni, l’ascensore serve solo cinque piani fuori terra: infatti, non serve il piano interrato, in cui ci sono cantine e garage, e l’ultimo piano, in cui ci sono un appartamento, più un corridoio e una terrazza comuni. Il Dm Lavori pubblici 236/1989, all’articolo 3, punto 3.2, dispone che «l’accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda... le parti comuni» e specifica che «l’ascensore va comunque installato in tutti i casi in cui l’accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali interrati e/o porticati». Questo indica che tutti i piani devono essere serviti dall’ascensore.Nel fabbricato si vuole, ora, sostituire l’ascensore esistente, adeguando la dimensione della cabina e delle porte a quanto prescritto dal decreto citato, ma continuando a non prevedere di servire il piano interrato e il piano quinto, i quali, pertanto, avranno parti comuni non raggiungibili da un disabile. Si chiede se il mancato rispetto dell’articolo 3 citato, secondo cui l’accessibilità dev’essere garantita per le parti comuni, può essere di ostacolo alla fruizione del bonus antibarriere al 75 per cento.
Nel caso di specie, anche se l’ascensore non serve tutti i piani, si ritiene che si possa applicare comunque il bonus barriere architettoniche (articolo 1, comma 365, della legge 197/2022, di Bilancio per il 2023; articolo 119-ter e 121 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020; articolo 1, comma 42, della legge 234/2021, di Bilancio per il 2022; articolo 3 del...