L’Ufficio può rettificare la base imponibile ai fini dell’imposta di registro applicabile a una cessione immobiliare, basandosi anche sul valore emergente dalla perizia di stima redatta dall’esperto incaricato dalla banca per la concessione di un mutuo necessario all’acquisto immobiliare. Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza n. 10045/2024.
Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del D.P.R. 131/1986, si assume come valore dei beni, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, quello dichiarato dalle parti nell’atto, ma, in base al successivo comma 3, per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, l’Ufficio, ai fini dell’eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma primo avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre ...
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