Necessario approvare una apposita tabella millesimale per le spese di scale e ascensori
Le spese di manutenzione e ricostruzione sono a carico soltanto di quei partecipanti che effettivamente ne usufruiscono
A cura di Smart24Condominio
La prima applicazione pratica dei principi riportati nel secondo e terzo comma dell’articolo 1123 Codice civile si coglie nella previsione dell’articolo 1124 Codice civile, adesso rubricato «manutenzione e sostituzione delle scale e dell’ascensore», che recita: «Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune».
La riforma del 2013 ha novellato l’articolo in disamina sotto due diversi profili:
1) Ha esteso espressamente la sua disciplina all’impianto di ascensore (prima non menzionato);
2) Ha ricompreso nel doppio criterio previsto dalla norma anche le spese per la “sostituzione” del bene, che riguarda, per l’appunto, in modo appropriato il rifacimento dell’impianto ascensore preesistente.
La norma è rilevante perché detta, altresì, il criterio di redazione delle tabelle prevedendo due parametri:
a) uno “positivo” per la relativa formazione, quale quello dell’altezza del piano rispetto al valore della proprietà,
b) uno “negativo”, quale quello per cui le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, quando siano di proprietà separata, sono considerati come piani solo per quanto riguarda il concorso per la prima metà delle spese, mentre non concorrono al pagamento della seconda metà.
Pur essendo le scale comuni di proprietà di tutti i partecipanti dell'edificio, le spese di manutenzione e ricostruzione sono a carico soltanto di quei partecipanti che effettivamente usufruiscono delle varie parti di esse. Dunque, il lettore dovrebbe segnalare la disposizione normativa al proprio amministratore rappresentando l’obbligo del condominio di dotarsi di una tabella ex articolo 1124 Codice civile, e, pertanto, sollecitando l’assemblea dei condòmini a nominare un tecnico demandandogli il compito di provvedere alla relativa redazione.