La delibera dell’assemblea che - subito dopo la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio - provvede a rinominarlo, è nulla per violazione di norma imperativa di ordine pubblico. L’articolo 1129, comma 13 del Codice civile vieta all’assemblea di rinominare l’amministratore revocato dall’autorità giudiziaria anche se sono venute meno le ragioni originarie della revoca. Questa preclusione opera nella prima assemblea utile e risponde all’esigenza di evitare che si eluda l’efficacia del provvedimento...

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