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Paletti alla fruizione dell’eco-sisma bonus

Solo se sono ravvisabili parti comuni, è possibile usufruire del beneficio, ma solo per i lavori sulle parti comuni.

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di Luca De Stefani

La domanda

Un soggetto è proprietario di un edificio bifamiliare. Procederà nel 2024 alla demolizione e ricostruzione dell’immobile, senza aumento di volumetria, configurando a livello urbanistico l’intervento come ristrutturazione edilizia. Si chiede se c’è la possibilità di fruire della detrazione per intervento congiunto di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico sulle parti comuni di un edificio condominiale («bonus combinato eco-sisma»), ex articolo 14, comma 2-quater 1, del Dl 63/2013, con miglioramento di due classi di rischio sismico e l’efficientamento energetico sull’involucro dell’edificio. Inoltre, si chiede se all’agevolazione citata si può aggiungere la detrazione legata al recupero del patrimonio edilizio, ex articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, per i lavori eseguiti sulle singole unità immobiliari presenti, con massimale di spesa autonomo.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 12 febbraio 2024

Per fruire dell’eco-sisma bonus è necessario sostenere spese per interventi su «parti comuni di edifici condominiali» oppure, secondo le risposte 22 maggio 2020, numeri 137 e 139, e 22 luglio 2019, numero 293, su parti comuni non condominiali (edificio dell’unico proprietario). Quindi, solo se sono ravvisabili parti comuni (difficili da individuare, ad esempio, ...