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Privacy, sono riservati dati e informazioni sui condòmini morosi

Arriva dal Garante lo stop alla divulgazione da parte di chi amministra

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di Marco Panzerella e Matteo Rezzonico

La domanda

La domanda
L'amministratore ha pubblicato nella bacheca condominiale alcuni dati riguardanti condòmini in arretrato con il pagamento delle spese comuni, specificando gli importi mancanti e inserendo una nota in cui esorta i morosi a saldare quanto prima il debito. È lecito rendere pubbliche queste o altre informazioni?


La risposta de L'Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 20 febbraio

Durante il suo mandato, l'amministratore di condominio gestisce una serie di informazioni che interessano i condòmini dello stabile, siano essi proprietari o inquilini. Alcuni di questi dati sono considerati “sensibili” e, visto il loro carattere riservato, non andrebbero mai divulgati al pubblico. Si pensi ad esempio ai riferimenti anagrafici, ai numeri di telefono, agli indirizzi email: il professionista li conserva e può disporne in caso di bisogno, così come, in determinate circostanze, può comunicarli a soggetti terzi, ma soltanto una volta ottenuto il consenso del diretto interessato.

Il ruolo dell'amministratore
Di certo nel corso degli anni il ruolo dell'amministratore ha assunto sempre più importanza, soprattutto dopo l'entrata in vigore - il 25 maggio 2018 - del Regolamento dell'Unione europea 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, che l'Italia ha recepito con il decreto legislativo 101/2018. Il Regolamento ha introdotto regole più severe per il responsabile del trattamento dei dati – che in condominio è generalmente l'amministratore – chiamato a trattare i dati secondo liceità, correttezza e trasparenza. A fronte di maggiori responsabilità, il professionista ha acquisito più potere, tant'è che non necessita del consenso per la tenuta dei dati dei condòmini, che invece è necessario nel caso in cui utilizzi quelle informazioni per attività che esulino dalla gestione diretta del condominio.

Occupandosi anche di gestione finanziaria, l'amministratore è a conoscenza di eventuali debiti a carico dei condòmini che non hanno versato la propria quota per il pagamento di servizi condivisi (pulizia, riscaldamento e altro) e per la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle parti comuni.

Intervento del Garante privacy
Come ha precisato a più riprese il Garante per la privacy, le situazioni di morosità non devono essere pubblicate in bacheca e in nessun altro spazio comune. Ogni comunicazione tra le parti, al contrario, deve avvenire in forma privata, così da non ledere le norme sulla riservatezza. L'amministratore è invece legittimato – come previsto dall'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al Codice civile - a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condòmini morosi. Nella bacheca condominiale - che solitamente si trova nell'androne - possono quindi essere inserite le comunicazioni di pubblica utilità (l'orario di accensione del riscaldamento centralizzato, i giorni della pulizia scale, eventuali interruzioni di servizi comuni e altro), mentre non è consentito mostrare le informazioni di natura privata e tutto ciò che consentirebbe in qualche modo di risalire ai residenti.

Inoltre non è permesso affiggere i verbali delle assemblee che, invece, possono essere imbucati nelle cassette della posta di ciascun condomino. Le “regole” per la bacheca valgono anche per i siti internet dei condòmini che hanno deciso di dotarsene, al fine di garantire maggiore accessibilità in tempi più ridotti. Sul web l'amministratore pubblica i documenti approvati dalle delibere assembleari e ciascun condomino può accedervi attraverso username e password, con la possibilità di scaricare i file.Per realizzare il sito internet è necessario una delibera assembleare, votata con il quorum previsto dall'articolo 1136 comma 2 del Codice civile, ossia un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell'edificio. La spesa per realizzare il sito e mantenerlo è a carico di tutti i condòmini, che contribuiscono in proporzione dei rispettivi millesimi.

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