La sentenza della Corte d'Appello di Milano, Sez. III, 12 aprile 2021, n. 1141, tocca un tema cruciale nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e del ruolo del giudice nel processo civile. La decisione mette in luce diversi aspetti significativi che meritano un commento dettagliato.
Corte d'Appello Milano, Sez. III, sent. 12 aprile 2021, n. 1141
La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario, e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato" effettuata dallo stesso giudice.

Contesto e portata della sentenza
La sentenza stabilisce che la consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio e non una prova vera e propria. Questo distingue chiaramente la CTU dagli altri mezzi di prova, sottolineando che essa non è a disposizione delle parti, ma è soggetta al prudente apprezzamento del giudice di merito. In altre parole, la decisione di nominare un consulente tecnico e l'eventuale motivazione di un diniego rientrano nella discrezionalità del giudice e possono essere desunti implicitamente dalle argomentazioni...


