L’ordinanza n. 7035 della Cassazione Civile, pronunciata il 15 marzo 2024, riguarda una tematica fondamentale nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato in materia civile. Questa decisione affronta specificamente il trattamento economico dei consulenti tecnici d'ufficio (CTU) e dei prestatori d'opera autorizzati, ponendo l'accento sulla corretta applicazione delle norme relative alla liquidazione dei compensi. Data l'importanza del gratuito patrocinio per garantire l'accesso alla giustizia alle persone non abbienti, questa sentenza assume un ruolo chiave nel delineare un quadro di riferimento chiaro ed equo per la gestione dei costi legali.
Cassazione civile, Sez. II, ord. 15 marzo 2024, n. 7035
Gratuito patrocinio in materia civile (Patrocinio dei non abbienti)
Alla luce della interpretazione sistematica della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, anche il compenso del consulente tecnico della parte ammessa al gratuito patrocinio va liquidato ai sensi del D.P.R. 115/2002 e non sulla base delle tariffe professionali. In ordine al rimborso delle attività svolte dai prestatori d'opera, di cui il consulente d'ufficio sia stato autorizzato ad avvalersi, del resto, devono trovare applicazione le medesime tabelle con cui deve essere determinata la misura degli onorari dei consulenti tecnici, attesa la natura di munus publicum che caratterizza l'incarico assegnato al consulente, del quale l'ausiliario non può ignorare l'esistenza e che, inevitabilmente, si riflette anche sul rapporto tra l'ausiliario e il consulente.

Analisi articolata
1. Contesto e importanza della pronuncia
L’ordinanza della Cassazione Civile, Sez. II, 15 marzo 2024, n. 7035 si inserisce in un quadro normativo e giurisprudenziale volto a garantire l'accesso alla giustizia per tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni economiche. Il gratuito patrocinio rappresenta uno strumento essenziale per realizzare questo principio, consentendo alle persone non abbienti di avvalersi di assistenza legale senza sostenere costi proibitivi.
2. Principio ...


