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Superbonus: il condomino che abbia particolare interesse può accollarsi tutte le spese dei lavori

In caso di non corretta fruizione dell’agevolazione ne risponderà esclusivamente il condomino o i condòmini che ne hanno fruito

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di Rosario Dolce

La domanda

La domanda
Sono proprietaria di un appartamento in un mini condomino (palazzo di 3 piani con un appartamento ad ogni piano). Noi proprietari dei piani 2 e 3 vorremmo effettuare i lavori di manutenzione straordinaria approfittando del superbonus 110%, in particolare:
- rimozione amianto tetto
- rifacimento tetto
- rifacimento cornicioni
- cappotto (solo piano 2 e 3).
Il proprietario del primo piano, nonché di un giardino al piano terra, si oppone all’installazione della necessaria impalcatura adducendo a motivi di sicurezza e possibili danni al giardino, e al cappotto termico non essendo interessato al superbonus. È possibile per i proprietari dei piani 2 e 3 convocare e deliberare i lavori con eventuale accollo della parte di competenza del condomino contrario ai lavori per il solo tetto e cornicioni visto il pericolo alla salute pubblica e all’incolumità che comportano? Il termotecnico sostiene che il salto di due classi ci sarebbe comunque ma teme la validità della delibera senza unanimità

A cura di Smart24Condominio
Per rispondere al lettore basti richiamare la previsione dell’articolo 119, comma 9 bis, del decreto Rilancio, il quale, a tal proposito, nella versione originaria, stabiliva che: «Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio».

La “legge di bilancio 2021” ha poi integrato la disposizione per superare i limiti esposti dal lettore, declinando la parte finale della disposizione con tale ulteriore inciso normativo: «Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condòmini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condòmini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole».

È, dunque, possibile l'accollo da parte dei condòmini della quota di competenza del condòmino contrario, laddove il deliberato risponda ai contenuti normativi sopra definiti. La disposizione contenuta nel citato comma 9-bis consente, in sostanza, al condomino o ai condòmini che abbiano particolare interesse alla realizzazione di determinati interventi condominiali la possibilità di manifestare in sede assembleare l’intenzione di accollarsi l’intera spesa riferita a tali interventi, avendo certezza di poter fruire anche delle agevolazioni fiscali. In tale ipotesi, ne risponderà eventualmente in caso di non corretta fruizione del superbonus esclusivamente il condomino o i condòmini che ne hanno fruito (in punto agenzia delle Entrate interpello 620/2021).

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