L'esperto rispondeCondominio

Rilevazione di errore nel bilancio approvato: si può agire contro l’amministratore

Qualora però si tratti di errori sostanziali tali da causare danno al condominio

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di Rosario Dolce

La domanda

La domanda
Un condomino si accorge dopo alcuni anni che i consuntivi approvati dalle assemblee contengono «mancanze/scostamenti» in ordine a uscite e addebiti non dovuti. Si chiede all'esperto: la richiesta della revisione di detti consuntivi (motivandone i rilievi di scostamento, con richiesta di relative nuove delibere) va rivolta all'amministratore e in caso di diniego all'autorità giudiziaria o direttamente all'autorità giudiziaria? In questo caso occorre passare dalla mediazione?

A cura di Smart24Condominio
L'articolo 1130 bis Codice civile, rubricato “Rendiconto condominiale”, prefissa la forma di quello che ormai viene coniato, da parte della dottrina (Schena), come un vero e proprio fascicolo. Al comma 7 dell'articolo in parola è anche stabilito che, nel registro di contabilità siano annotati (entro trenta giorni dall'effettuazione) in ordine cronologico tutti i singoli movimenti in entrata ed in uscita, in maniera da offrire così uno strumento di veloce riscontro con la scheda del conto corrente condominiale, di cui l'articolo 1129 Codice civile numero 7 ne prevede l'obbligatoria apertura ed utilizzazione, punendo, poi, al comma 12, del medesimo articolo, come gravissima irregolarità di gestione la mancata attivazione o utilizzazione di uno specifico conto corrente per ogni condominio.

La Cassazione con ordinanza 33038 del 20 dicembre 2018 ha affermato che il rendiconto condominiale, ai sensi della citata normativa, deve necessariamente essere composto dal registro di contabilità, dal riepilogo finanziario e dalla nota sintetica esplicativa della gestione. Si tratta di documentazione, dunque, che nell'insieme persegue lo scopo di soddisfare l'interesse del singolo condomino ad una corretta informativa e che ove mancante può determinare l'annullabilità della delibera assembleare.

La norma va anche oltre questi aspetti (non solo di caratura “formale”) e scandisce la facoltà dei condòmini di contestare il rilievo e la portata dei rendiconti approvati assemblearmente anche ex post, laddove stabilisce che: “L'assemblea dei condòmini può, in qualsiasi momento o per più annualità specificatamente indicate, nominare un revisore che verifichi la contabilità dei condòmini. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la relativa spesa è ripartita tra tutti i condòmini sulla base dei millesimi di proprietà».

Ora, nel caso in cui la revisione della contabilità dovesse condurre a riscontrare la presenza di errori od omissioni nella redazione del rendiconto annuale, per quanto già approvato da parte dell'assemblea dei condòmini, tali da cagionare un danno patrimoniale al condominio tutto (quindi in sè suscettibili di valutazione economica), il condominio potrà agire nei confronti del proprio amministratore per chiederne “conto” e ragione, e, se del caso, potrebbe anticipare l'esperimento di un'azione giudiziale rivolgendosi direttamente ad un organismo di mediazione.

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