Condizionatore sulla facciata del condominio a fianco
Un mio condomino vuole installare il condizionatore sulla facciata affacciante sul cortile del palazzo a fianco. L'installazione avverrebbe sulla facciata del condominio da me amministrato, ma occuperebbe un volume, per quanto non utilizzabile, del condominio a fianco. Dovremo ottenere l'autorizzazione del condominio a fianco, dico bene?
L'articolo 1120 codice civile, prevede che “Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.”. La violazione del decoro architettonico, a cui si riferisce la norma, non attiene solo alla facciata del palazzo prospiciente sulla strada pubblica, ma anche quella interna che dà sul cortile e che non è visibile ai passanti ma solo ai condomini. A questo punto, per valutare l'eventuale lesione dell'estetica dell'edificio da parte del condizionatore è necessario considerare una serie di variabili come:
• dimensione del condizionatore.•colore del condizionatore;
• condizioni generali del palazzo (incide non solo il pregio originario dell'edificio quanto soprattutto i successivi interventi che potrebbero averlo già deturpato);
• ambiente circostante: possono rilevare anche le condizioni degli altri immobili attorno, se dotati già tutti di condizionatori esterni.
Secondo la giurisprudenza amministrativa, il posizionamento del condizionatore esterno all'edificio, pur comportando alterazione della sagoma e dell'aspetto esteriore, può dirsi opera minore e sostanzialmente libera, non idonea a ledere l'interesse paesaggistico e urbanistico. Pertanto, nel bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, prevale quello del proprietario dell'appartamento, considerato lo scarso impatto dell'intervento. Dal punto di vista civilistico, la questione è anche più complessa, per la valutazione dell'impatto estetico.
In ogni caso, si consiglia all'amministratore di demandare all'assemblea dei condòmini il compito di decidere se autorizzare l'allocazione del macchinario, o meno, piuttosto che assumersi egli stesso la responsabilità di autorizzare l'allocazione del motore sulla facciata.
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